Documentazione societaria

Recependo le indicazioni del decreto legislativo 231/2001, abbiamo adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

 

Il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o a vantaggio di persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società medesime, ovvero siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Lo stesso decreto, al fine di prevenire i reati sanzionabili e, quindi, di tutelare la società da responsabilità oggettive per illeciti commessi da propri esponenti (c.d. figure apicali), prevede la possibilità di adottare un Modello di Organizzazione e Controllo, con efficacia esimente.

 

Noi abbiamo pertanto predisposto un nostro Modello, formalizzato in un documento normativo interno e, contestualmente, abbiamo adottato delle Linee Guida di Condotta, che si propongono di fissare standard etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i processi decisionali aziendali e la condotta della banca. Tali documenti enunciano, inoltre, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della banca rispetto a tutti i soggetti (clienti, fornitori, dipendenti e/o collaboratori) con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
L’esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 231/2001 prevede anche l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che ha il compito di valutare l’applicazione dei principi prestabiliti, l’efficacia delle misure adottate per prevenire la commissione dei reati e garantire una gestione corretta della banca.

 

L’OdV può essere contattato per qualsiasi segnalazione o chiarimento all’indirizzo di posta elettronica
bccfelsineaodv@outlook.it

 

L’articolo 5-ter, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (c.d. decreto Cresci Italia) al fine di premiare le imprese che dimostrino di rispettare standard elevati di sicurezza e legalità e offrano garanzie di trasparenza e correttezza nell’attività d’impresa, ha introdotto una specifica attestazione denominata Rating di Legalità, la cui attribuzione rappresenta il presupposto per beneficiare di migliori condizioni di accesso al credito bancario e ai finanziamenti pubblici.

 

Il compito di assegnare il Rating di Legalità alle imprese che ne facciano richiesta è attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse imprese, attribuirà un punteggio, convenzionalmente misurato in “stellette”, in un range che va da un minimo di una a un massimo di tre stelle. I criteri e le modalità di attribuzione del Rating sono compiutamente disciplinati in un apposito regolamento adottato dall’AGCM (delibera Antitrust del 14 novembre 2012 n. 24075 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 n. 294).

 

Del Rating attribuito all’impresa, ai sensi del citato articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, si dovrà tener conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni nonché in sede di accesso al credito bancario. A tal fine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato un apposito decreto (20 febbraio 2014 n. 57) che stabilisce le modalità in base alle quali le banche tengono conto del Rating di Legalità in sede di erogazione del credito.

 

In particolare, il Rating di Legalità influisce sui seguenti aspetti:

  • Riduzione dei tempi e dei costi del processo di istruttoria per la concessione di finanziamenti.
  • Determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito - ove la presenza del Rating di Legalità rilevi rispetto all’andamento del rapporto creditizio - ed eventuale revisione delle stesse in sede di monitoraggio del credito.

 

Inoltre, entro il 30 aprile di ogni anno, le banche sono tenute a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il Rating di Legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, illustrandone anche le ragioni sottostanti.

 

Per ulteriori informazioni, è possibile recarsi in filiale.